7 aprile 2026, entra in vigore la Legge 11 marzo 2026 n. 34, pubblicata in Gazzetta il 23 marzo 2026. Per lo smart working, il punto che interessa davvero le aziende è l’art. 11, che inserisce nel D.Lgs. 81/2008 una disciplina espressa sulla salute e sicurezza nelle prestazioni in modalità agile.
Restano fermi i pilastri già noti della L. 81/2017: smart working come modalità del lavoro subordinato, accordo individuale scritto, comunicazione telematica al Ministero e conservazione dell’accordo da parte del datore. Sul portale del Ministero è ancora indicato che per i privati la comunicazione va fatta entro 5 giorni dall’inizio o dalla proroga del periodo di lavoro agile.
Viene rafforzato dentro il Testo Unico il concetto per il lavoro agile svolto in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore, gli obblighi compatibili con questa modalità — in particolare quelli legati all’uso dei videoterminali — si assolvono mediante la consegna al lavoratore e al RLS, almeno annuale, di una informativa scritta sui rischi generali e specifici. La stessa norma aggiunge il richiamo sanzionatorio nell’art. 55 del D.Lgs. 81/2008.
La presente è una versione più sintetica da 1 pagina, per microimprese e piccole realtà, in formato word del tutto editabile, dovrete solo inserire i dati aziendali, i contenuti sono già preimpostati.